Posso calcolare la parcella del mio avvocato?

Persona in abito professionale che scrive su un documento, con laptop, occhiali e smartphone sulla scrivania, simbolo del calcolo della parcella legale.
Un avvocato al lavoro su documenti legali, rappresentazione visiva del calcolo della parcella professionale.

    Novità legislative sul calcolo della parcella dell’avvocato
    Come abbiamo visto in precedenza, in base all’art.1, DM. 55/2014, il decreto ministeriale disciplina”… i parametri dei compensi all’avvocato quando all’atto dell’incarico o in seguito, il compenso dell’avvocato non sia stato definito in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione di comune accordo degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell’interesse di terzi o prestazioni ufficiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale della parcella – la disciplina del rimborso spese…”.
    Le tabelle sono state, poi, aggiornate sulla base del DM. n. 37 dell’08/03/2018, pubblicato in G.U. n. 96 del 26/04/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018.
    Vediamo, dunque, quali sono le novità legislative in tema di calcolo della parcella spettante all’avvocato; ed più specificamente, ad analizzare alcune sentenze della Corte di Cassazione, che si è recentemente espressa su questo tema.
    Ad esempio, con l’ Ordinanza n. 29170 del 20/10/2021, la II sezione ha chiarito che in tema di compensi professionali in favore degli avvocati per gli affari di valore superiore ad 520.000 euro; il Dm n. 55 del 2014, nella parte in cui prevede che alla relativa liquidazione si applichi un incremento fino al 30% dei parametri numerici contemplati dai relativi scaglioni di riferimento, imponga uno specifico apporto motivazionale, esplicativo delle ragioni sottese a tale scelta, nel solo caso in cui il giudice reputi di non disporre alcun incremento percentuale, restando egli, al contrario, libero di stabilire un aumento in misura anche superiore al massimo del 30%, applicando i criteri generali di cui all’articolo 4 del medesimo Dm n. 55, con una decisione non censurabile in sede giudizio di legittimità.
    Sempre la Sezione II, con l’Ordinanza n. 28855 del 19/10/2021, ha dichiarato che della tariffa degli onorari dovuti agli avvocati in materia stragiudiziale civile, approvata con Dm n. 127 del
    2004, i rimborsi e i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali siano dovuti dal cliente; anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio e sempre che queste prestazioni non siano complementari e connesse a quelle giudiziali, tanto da costituirne il completamento naturale.
    Nel qual caso competerà al difensore unicamente il compenso per l’assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l’importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell’urgenza richiesta.
    La Corte di Cassazione ha confermato, difatti, la sentenza di merito, che aveva, invece, escluso un compenso autonomo per la voce “corrispondenza con il legale di controparte”, benché si fosse trattato di un’attività che si era protratta per alcuni mesi, tenuto conto del successivo patrocinio in giudizio prestato da parte dello stesso professionista, in favore della stessa parte assistita stragiudizialmente.
    Ancora, con l’Ordinanza n. 27315 del 07/10/2021, la sezione lavoro ha, invece, statuito che i compensi professionali, dovuti all’avvocatura interna, nei casi non regolati “ratione temporis” dall’articolo 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, in conformità all’articolo 2115 c.c., spettino al netto degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali, della spesa dell’assicurazione Inail e della imposta Irap, che restano a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro.
    La V Sezione, con ordinanza n. 30960 del 29/10/2021, ha poi chiarito che in tema di disciplina forense, al contributo determinato annualmente dal Consiglio Nazionale Forense, debbano concorrere tutti gli avvocati iscritti all’albo professionale, pur se non iscritti nell’albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori, atteso che la norma correli il contributo non alle spese di tenuta dell’albo speciale; bensì al bilancio dell’ente e al funzionamento del
    Consiglio stesso, il quale svolge compiti e funzioni di interesse generale pubblicistico per l’intera categoria professionale degli avvocati.
    Infine, sempre la V Sezione, con l’Ordinanza n. 27634 del 11/10/2021, ha affermato che nel processo tributario, alla parte pubblica assistita in giudizio da propri funzionari o da propri
    dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetti la liquidazione delle spese; la quale, dovrà essere eseguita mediante applicazione della tariffa, ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del 20% dei compensi a essi spettanti, stante il fatto che l’espresso riferimento ai compensi dovuti per l’attività difensiva svolta, contenuto nell’articolo 15, comma 2 bis, del Dlgs. n. 546 del 1992, confermi il diritto dell’ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti. Essi sono, altresì, legittimati a svolgere attività difensiva nel processo.
    Riassumendo, quindi, abbiamo visto come, con riferimento ai compensi professionali, negli affari superiori ai 520mila euro non sia necessaria alcuna motivazione dei giudici per incrementare fino al 30% i parametri numerici dei relativi scaglioni (Cass. 29170/2021). Non sono previsti compensi extra, invece, per le prestazioni stragiudiziali, qualora esse siano il naturale completamento dell’attività giurisdizionale (Cass. 28855/2021). Con riferimento, poi, agli avvocati interni agli enti, i compensi devono essere erogati al netto degli oneri (Cass. 27315/2021); mentre al contributo aggiuntivo per quanto riguarda le giurisdizioni superiori determinato dal Cnf, devono concorrere tutti gli avvocati (Cass. 30960/2021). Infine,
    nel processo tributario, al Comune assistito dai funzionari, le spese saranno liquidate con parametri ridotti del 20% (Cass. 27634/2021).
    Queste sono, quindi, le principali novità, in tema di parcelle spettanti agli avvocati, sulle quali si è pronunciata recente giurisprudenza di legittimità.

    Chiarastella De Angelis – Consulente Legale

    Riferimenti normativi:

    • DM. n. 55 del 2014, art. 1;
    • DM. n. 37 dell’08/03/2018, pubblicato in G.U. n. 96 del 26/04/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018;
    • Corte di Cassazione, Sezione II, ordinanza n. 29170 del 20 ottobre 2021;
    • Corte di Cassazione, Sezione II, ordinanza n. 28855 del 19 ottobre 2021;
    • Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ordinanza n. 27315 del 7 ottobre 2021;
    • Corte di Cassazione, Sezione V, ordinanza n. 30960 del 29 ottobre 2021;
    • Corte di Cassazione, Sezione V, ordinanza n. 27634 del 11 ottobre 2021.

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