Prima di parlare di capacità di intendere e volere, bisogna ricordare che il nostro ordinamento distingue tra capacità giuridica e capacità di agire; analizziamole entrambe e cerchiamo di capirne le differenze.

La capacità giuridica è l’attitudine di un soggetto a essere titolare di rapporti giuridici, cioè di situazione giuridiche attive e passive; la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e cessa solo a seguito dell’evento naturale della morte del soggetto.
Diversa dalla capacità giuridica, è la capacità di agire; essa è intesa come l’idoneità del soggetto ad acquistare ed esercitare da solo, situazioni giuridiche attive e ad assumere situazioni giuridiche passive; essa si acquista con il conseguimento da parte della persona fisica della capacità di curare da sé i propri interessi e affari, e cioè al compimento degli anni diciotto.
Risulta, quindi, chiara la differenza tra capacità giuridica e capacità di agire. Alla base della previsione normativa vi è la presunzione che ai diciotto anni l’individuo sia automaticamente pienamente capace di intendere e di volere anche se, in concreto, è possibile che tale capacità, da un lato, sia considerata già acquisita in relazione al compimento di alcuni determinati atti ancor prima del diciottesimo anno di età e, dall’altro, che essa si perda o si attenui anche dopo la maggiore età.
Inoltre, talvolta per il compimento di alcuni atti di natura particolare è richiesta dalla legge un’età diversa. Secondo la dottrina, poi, vi sarebbero una serie di atti che, pur potendo essere considerati veri e propri negozi giuridici, non richiedono tuttavia la generale capacità di agire del soggetto agente ma, in considerazione della loro quotidianità, essi presuppongono, in chi li compie, semplicemente la capacità di valutarne e comprenderne il significato.
Detto ciò, è chiaro che la capacità di un soggetto di prendere delle decisioni . Da questo punto di vista potrebbe accadere che un soggetto, pur avendo raggiunto la maggiore età e pur essendo fisicamente sano, non sia in grado, per l’appunto, di prendere tali decisioni.
A questo punto, sarà necessario avviare un’indagine sulla sua capacità o meno di tale soggetto a prendere determinate decisioni. Tale indagine dovrà essere effettuata da un professionista, quale un medico specializzato, il quale valuterà l’esistenza o meno di una determinata situazione incapacità, e se del caso emetterà idonea certificazione. Tale certificazione dovrà avere forma e contenuti determinati dalla legge.
Come abbiamo visto, quindi, alla figura del giudice, al quale spetta, in ogni caso, la decisione finale in merito in provvedimenti riguardanti la capacità o meno, di intendere e di volere, si affianca la figura del medico specializzato, che in molti casi assume anche il ruolo di perito tecnico.
Chiarastella De Angelis – Consulente Legale